Studio Legale Mancusi – Persico
Hanno diritto alla metà dello stipendio i lavoratori sospesi dal lavoro perché non sono vaccinati : recenti pronunce del T.A.R . del Lazio
Con i provvedimenti legislativi adottati in via d’urgenza dal Governo a partire dai primi mesi del 2021 a mezzo di Decreti Leggi successivamente convertiti in legge dal Parlamento , è stata resa obbligatoria la vaccinazione anti covid-19 per molte categorie di lavoratori ( sanitari, forza armate e di polizia, personale scolastico , nonchè tutti i cittadini lavoratori pubblici e privati, over 50 ) . Per tali lavoratori , in caso di mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale , (eccezion fatta per coloro che sono esentati dalla vaccinazione a causa di patologie pregresse) , è stata prevista la sospensione dal lavoro senza corresponsione dello stipendio , fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Per contestare le gravi sanzioni previste dalle disposizioni legislative ( D.L. 26.11.2021 n. 172, D.L. 21.09.2021 n. 127; D.L. 1.04.2021 n. 44 ; del D.L. 07.01.2022 n. 1 ; della L. 28.05.2021 n. 76; della L. 23.07.2021 n. 106) numerosi lavoratori che non avevano assolto l’obbligo vaccinale loro imposto e che erano stati sospesi dal lavoro con conseguente sospensione dallo stipendio , hanno a impugnato dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali territorialmente competenti, i provvedimenti di sospensioni dal lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensiva dei provvedimenti medesimi .
I Tribunali amministrativi aditi , ed in particolare quello del Lazio , investiti dei ricorsi hanno di recente emesso provvedimenti cautelari di urgenza che evidenziano la illegittimità della legislazione , anche a mezzo di decretazione di urgenza ,in forza della quale sono stati sospesi senza stipendio operatori scolastici, sanitari, forze di polizia , militari ed over 50 .
Si segnalano al riguardo le 5 ordinanze cautelari emanate dal collegio del TAR del Lazio Sezione V^ recentemente emesse venerdì 25 febbraio ( nn. 1234, 1236,1240, 1237, 1244) ; con le prime tre ordinanze e in attesa della sentenza di merito ( quella che cioè si pronuncerà sulla invocata illegittimità della sospensione dal lavoro dei tre lavoratori a causa del loro status vaccinale) , i giudici amministrativi hanno statuito che ai tre lavoratori sospesi spetti : ” … l’assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività”.
A parere di giudici, quindi, non è possibile la sospensione totale dello stipendio ai dipendenti sospesi dal servizio, ( come prevede la legge sull’obbligo vaccinale sia per la forze dell’ordine che per operatori sanitari e scolastici, per i militari e per tutti gli over 50 ), in quanto con il provvedimento di sospensione dello stipendio risulterebbe violato il :”… doveroso bilanciamento di valori costituzionali , tra la tutela della salute come interesse collettivo, e l’assicurazione di un sostegno economico vitale , idoneo a sopperire alle esigenze essenziali della vita – nel caso di sospensione tenuto conto che la sospensione dal servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi di e successivi richiami , c.d. booster è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo” .
Sottolineano ancora i giudici amministrativi , che la ben più grave sospensione disciplinare che viene inflitta a seguito di fatti gravi rivestenti carattere penale posti in essere dal lavoratore , prevede in ogni caso la corresponsione dell’assegno alimentare pari a metà dello stipendio , mentre per i sospesi in quanto non vaccinati non è previsto nemmeno la percezione dell’assegno alimentare e da questo deriva la palese irragionevolezza del provvedimento di totale sospensione della retribuzione per tali soggetti.
Sotto tale profilo non è escluso che i giudici amministrativi , quando il 6 aprile maggio saranno chiamati a decidere sul merito della dedotta illegittimità della sospensione dei tre lavoratori, non possano sollevare questioni costituzionalità delle norme che contemplano la sospensione dei lavoratori non vaccinati e la contemporanea sospensione dallo stipendio, e mandino quindi gli atti alla Corte Costituzionale.
Infatti, la sospensione totale dallo stipendio, appare una palese violazione del principio di eguaglianza ( art. 3 della Costituzione ) e di ragionevolezza del provvedimento amministrativo , nonchè del diritto del lavoratore , che per legge ha diritto a conservare il posto di lavoro anche se non si vaccina, ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione .
Con le ulteriori ordinanze del TAR Lazio, che pure sollevano dubbi sulla legittimità delle norme che contemplano la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i non vaccinati, i giudici amministrativi hanno invece ripristinato l’intero stipendio ad un lavoratore sospeso durante il godimento del periodo di aspettativa già concesso al lavoratore ( ordinanza n. 1237) e hanno reintegrato in servizio il lavoratore che era stato sospeso malgrado la presentazione di in certificato medico di differimento del vaccino ( ordinanza n. 1244) .
Pertanto appare evidente , alla luce dei citati provvedimenti cautelari emessi dal TAR del Lazio , come i giudici amministrativi inizino ad intravvedere anche profili di illegittimità costituzionale nella impalcatura legislativa costruita dall’esecutivo in materia di obbligo vaccinale anti covid- 19 .
Per tali ragioni, appare opportuno che i lavoratori interessati da provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, facciano ricorso per contestarne la legittimità ed ottenere, in via immediata, almeno il pagamento dell’assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.
Avv. Antonio Consiglio
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