Vaccinazioni da Sars Cov-2: considerazioni giuridiche sulla responsabilità dei medici vaccinatori
Si sta assistendo ad una costante pressione delle autorità di governo per indurre la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione per limitare l’infezione da Sars Cov 2
L’obbligo di vaccinarsi non è previsto sul piano giuridico, se non per alcune limitate categorie di lavoratori, quindi sottoporsi al vaccino non è obbligatorio ma sostanzialmente esso viene percepito come obbligatorio , ove si pensi alla massiccia campagna di informazione posta in essere dalle autorità di governo e sanitarie ed ai recenti provvedimenti, quali il green pass, con le conseguenti restrizioni sociali per chi ne è sprovvisto.
Il legislatore con il Decreto legge 1.4.2021 n. 44 “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19” , convertito il legge 28.5.2021 n. 76, detta una norma in tema di vaccinazione , di grande interesse, in particolare l’art. 3 del Decreto intitolato “ Responsabilità penale da somministrazione del vaccino Sars Cov2 .
La norma introduce uno “ scudo penale” per i medici vaccinatori stabilendo che per i fatti previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale ( ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a seguito della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della Sars Cov 2 , è esclusa la punibilità del vaccinatore quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’iniezione vaccinale.
In sede di conversione in legge del decreto , è stato inserito l’art. 3 bis) secondo cui durante il periodo di emergenza sanitaria, “ sono punibili solo in caso di colpa grave” i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria da somministrazione di vaccino e che trovano causa nell’emergenza sanitaria.
Lo “ scudo” è ancor più ampio ove si leggano i “ moduli di consenso informato” che si è chiamati a sottoscrivere prima della inoculazione del vaccino, che appaiono di contenuto generico, non sufficientemente completo e al limite del vessatorio, ma la cui sottoscrizione escluderebbe la responsabilità per sanitario del omissione di informazioni .
Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre lo scudo penale sono ben note: tranquillizzare gli operatori sanitari sul fatto che non sarebbero stati penalmente perseguibili per colpa professionale , nelle ipotesi in cui dalla somministrazione del vaccino fossero derivate conseguenze lesive alla salute del soggetto vaccinato, in modo tale da superare le eventuali reticenze degli operatori sanitari chiamati alla somministrazione dei vaccini .
Si è in presenza, però di una causa di non punibilità penale , che vale solo per il medico e per l’infermiere somministratori, e che non si estende ( secondo il predetto art. 3) anche alla azienda produttrice del vaccino.
Dal punto di vista strettamente formale dunque , la scelta strategica di sottoporsi alla vaccinazione ricade sul singolo soggetto, a cui infatti viene richiesta la firma preventiva del consenso informato, ma non ricade penalmente sul medico in forza dello scudo penale approvato.
Lo scudo assume però rilevanza solo ai fini penali, restando intatta la responsabilità civile degli operatori sanitari , che non è limitata dalla L. 76/2021 e quindi è soggetta alla disciplina ordinaria della responsabilità civile medica.
Gli operatori sanitari vaccinatori, cosi come le strutture sanitarie in cui operano come vaccinatori, restano dunque esposti alle possibili richieste di risarcimento danni in sede civile da parte di soggetti che lamentino di aver subito un danno alla salute a seguito della somministrazione del vaccino. E già numerose risultano le richieste di risarcimento avanzate da soggetti che assumono di aver subito danni fisici a seguito della somministrazione di dosi vaccinali.
Il sanitario operatore inoltre rimane civilmente responsabile in tutta un serie di fattispecie particolari ( anche svincolate da eventuali effetti collaterali del vaccino) , si pensi ad esempio ai casi di :
- Anamnesi scorretta
- Mancata prescrizione di esami preventivi e ulteriori prima della somministrazione, laddove il vaccinando evidenzi timori di effetti collaterali in relazione alle sue particolari condizioni di salute e/o di patologie di cui è affetto
- Consigli scorretti dopo la vaccinazione
- Errore nelle esecuzione dell’iniezione vaccinale,
- Mancata o insufficiente disinfezione del lettino e/o di altri presidi utilizzati per la somministrazione;
- Uso scorretto della mascherina e dei pdp individuali durante l’inoculazione.
Tutti fenomeni che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma di cui alla legge n. 76/2021, e lasciano pienamente operativa la responsabilità civile degli operatori sanitari.
Avv. Piero Mancusi
STUDIO LEGALE
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