Ripresa degli sfratti per appartamenti e attività commerciali dopo il 31.12.2021 Interviene la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n.213/2021 del 19.10.2021 , pubblicata l’11.11.2021 ha enunciato un importante principio riferito alla materia del blocco degli sfratti, anche per morosità , già prevista fino al 31.12.2021 in considerazione della emergenza COVID , principio che può assumere un rilievo generalizzato per ogni diritto costituzionalmente garantito che sia stato compresso a causa della pandemia e della crisi economica conseguente.
Con la precitata pronuncia , i Giudici della Consulta , chiamati a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici del Tribunale di Trieste e del Tribunale di Savona in relazione all’art. 13, comma 13 del Decreto Legge 31.12.2020 n. 183 e all’art. 40 quater del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 , se pure hanno riconosciuto la legittimità delle proroghe della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili disposti da tali norme, hanno tuttavia sottolineato come tale regime di proroghe non possa essere considerato tollerabile oltre la data del 31.12.2021 , con ciò stabilendo che a decorrere dal 1.1.2022 dovrebbero riprendere le esecuzioni degli sfratti.
La Corte Costituzionale ,nella parte motivazionale della pronuncia, ha infatti affermato che la proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da Covid -19 – è una misura di carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021 , “ senza possibilità di ulteriore proroga , avendo la compressione del diritto di proprietà ( tutelato dall’ articolo 42 , secondo comma , della Costituzione) raggiunto il massimo di tollerabilità , pur considerando la sua funzione sociale “ .
Nella sentenza in commento si afferma inoltre che , se all’inizio dell’emergenza la sospensione degli sfratti era generalizzata , con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale di alcuni Tribunali – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
La Corte Costituzionale però ha soprattutto voluto mettere in risalto la natura intrinsecamente temporanea della misura adottata dal legislatore e l’impossibilità che possa venire prorogata oltre la scadenza del 31.12.2021 come previsto dai provvedimenti legislativi sopra citati.
Quindi il previsto blocco degli sfratti dovrebbe improrogabilmente cessare alla data del 31.12.2021, con la conseguente possibilità, per i proprietari, di poter dar corso alle azioni esecutive per poter rientrare in possesso degli immobili concessi in locazione ove sia esistente un titolo giudiziale per il loro rilascio .
La sentenza appare di particolare importanza ed attualità , in quanto ( anche se dettata in tema di tutela del diritto di proprietà) esprime in realtà un principio di carattere generale, ossia che la compressione dei diritti fondamentali del cittadino tutelati dalla Costituzione e sacrificati durante la pandemia può essere tollerata solo per periodi limitati di tempo, e quindi dopo circa due anni dall’insorgere della emergenza sanitaria , ha raggiunto il massimo della tollerabilità senza poter essere ulteriormente imposta oltre il 31.12.2021.
Pertanto, così come il diritto di proprietà , che alla luce della sentenza in commento non può essere oggetto di ulteriori compressioni e limitazioni in assenza di un evidente bilanciamento degli interessi e diritti in gioco, analogamente dovrebbe accadere agli altri diritti costituzionalmente garantiti , che sono stati oggetto di limitazioni per effetto della legislazione emergenziale da Covid -19 .
Avv. Antonio Consiglio
STUDIO LEGALE
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